Statuto Associativo
L'Associazione "Buttrio 100 Attività Per Te" è aconfessionale, apolitica, senza finalità di lucro e ha per scopo:
- Promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi morali, sociali ed economici delle imprese e dei soggetti imprenditoriali e professionali associati, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni politiche e private;
- assicurare ai soci assistenza e consulenza nelle questioni di cui al punto a.;
- valorizzare gli interessi economici e sociali delle imprese, degli imprenditori e dei soggetti associati e il riconoscimento del ruolo sociale;
- garantire ai soci l'informazione su ogni attività dell'Associazione;
- promuovere e realizzare la formazione imprenditoriale, finalizzata all'elevazione culturale e professionale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori;
- promuovere tra i propri soci le attività didattiche di gruppo anche attraverso l'organizzazione, presso le strutture sociali o altrove, di eventi di qualsivoglia natura e/o caratteristica;
- organizzare concorsi, mostre, rassegne, congressi, proiezioni, competizioni, dibattiti, meetings, conferenze aperte al pubblico;
- il sostegno, la promozione e la costituzione di associazioni aventi analoghe finalità.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione inoltre garantirà la democraticità della strutture, la libera elettività degli organi amministrativi, la gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dai soci, nonchè la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti.
L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione; nel caso la complessità, l'entità nonchè la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di collaboratori occasionali o coordinati e continuativi.
L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.
Soci possono essere, tutti i soggetti/enti/associazioni svolgenti nel territorio comunale in cui ha sede l'Associazione, attività imprenditoriali, professionali e non, nei settori commerciale, artigianale, produttivi e dei servizi, i quali osservate, le norme relative all'ammissione stabilite dal presente Statuto Sociale e dal Consiglio Direttivo con eventuale successivo regolamento, vengono ammessi:
- su invito dell'Associazione;
- su proposta di altro socio;
- su specifica richiesta degli interessati.
In ogni caso l'ammissione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo.
Ai soci sarà garantita l'ammissione senza alcun vincolo e senza eventuali agevolazioni tariffarie. Agli stessi soci, senza distinzione alcuna, sarà inoltre garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali di partecipazione alla vita associativa e sarà inoltre garantito, per ciascun associato o partecipante di maggiore età, il diritto di voto deliberato in assemblea per l'approvazione e la modifica dello Statuto Sociale e dei Regolamenti, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'iscrizione all'Associazione presuppone l'accettazione delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti interni successivamente emanati.
- quote associative;
- contributi di Enti e/o Amministrazioni Pubbliche;
- elargizioni e/o donazioni di Enti commerciali e non, pubblici e privati;
- abbinamenti a società commerciali;
- qualsivoglia altra entrata che contribuisca ad incrementare i fondi sociali.
L'entità delle quote sociali sarà decisa, anno per anno, dal Consiglio Direttivo.
In assenza di diversa e/o nuova deliberazione si ritiene in ogni caso valida la precedente.
- essere di specchiata moralità;
- accettare incondizionatamente il presente Statuto ed i successivi regolamenti eventualmente emanati.
Chiunque desideri essere ammesso all'Associazione deve fare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. Con la domanda, lo stesso si obbliga ad assumere senza condizioni, tutti i doveri e gli impegni di socio.
Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune decisioni che sono inappellabili e sono comunicate al socio mediante comunicazione scritta previa sua richiesta. Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e il diritto di godere delle agevolazioni che la stessa offre. I soci tutti che appartengono all'Associazione e che alla stessa versano l'importo relativo alle quote sociali, hanno automaticamente diritto, senza ulteriori formalità, di fruire dei servizi e delle prestazioni rese ai medesimi dell'Associazione e di utilizzare tutte le attrezzature e gli impianti disponibili.
L'elenco dei soci dovrà essere sempre aggiornato, affinchè tutti possano, su richiesta, prenderne visione.
Il rapporto sociale si estingue:
- con la morte del socio;
- con le dimissioni del socio;
- con la radiazione del socio per morosità;
- con l'esclusione.
Quest'ultima viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, da presentarsi in forma scritta entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di cui sopra, notificata al socio mediante lettera raccomandata entro 8 giorni dalla relativa delibera.
Il socio che resti in arretrato con il pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a mesi quattro e non adempia all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione del formale invito di pagamento, fattogli dal Presidente con lettera raccomandata, è senz'altro radiato per morosità dall'albo dei soci.
I soci che vogliano dimettersi dovranno comunicarlo attraverso lettera di dimissione e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.
La quota sociale o il contributo associativo non sono in nessun caso rivalutabili ne trasmissibili a terzi, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte.
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e Vice Presidente dell'Associazione;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
All'Assemblea competono i seguenti poteri:
- esaminare le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, fusione, lo scioglimento dell'Associazione e le eventuali modifiche al presente Statuto;
- esaminare ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.
Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo. Essa si riunisce inoltre su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno 1/5 dei soci.
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
È facoltà del socio farsi rappresentare da altro socio mediante semplice lettera di delega. È fatto divieto ad ogni singolo socio ricevere più di tre deleghe per la stessa assemblea.
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta anche attraverso lettera semplice o con affissione di apposito avviso di convocazione nella sede sociale.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilità e dovrà specificare luogo, giorno e ora dell'assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi, in prima convocazione, e con qualsiasi numero di associati nelle seconde convocazioni.
Le deliberazione dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice fatta eccezione per le deliberazioni di cui al punto c) del presente articolo che dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti in sede di Assemblea Straordinaria.
Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali delle assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia delle trascrizioni di cui sopra dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione e pubblicità.
Spettano al Consiglio Direttivo:
- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Sgretario e del Tesoriere dell'Associazione, ad eccezione dei primi nominati in sede di costituzione;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- le attribuzioni inerenti il funzionamento tecnico amministrativo e organizzativo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- predispone il rendiconto economico finanziario da proporre all'approvazione assembleare;
- procede al pagamento o alla riscossione di debiti o crediti;
- delibera sui rimborsi spese dei soci e dei terzi;
- procede alla nomina di collaboratori esterni deliberando in ordine ai rimborsi spese e/o fissandone l'eventuale compenso;
- redige l'eventuale regolamento interno di disciplina;
- compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi per il funzionamento dell'Associazione;
- stabilisce la quota sociale annua;
- decide sulle attività da svolgere nell'arco dell'anno;
- delibera su tutte le altre materie affidate alla sua competenza dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno oppure su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione verbale, lettera da spedire anche attraverso al posta elettronica o consegnare, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri o in mancanza di una convocazione formale qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio.
Le deliberazione del Consiglio Direttivo verranno prese a maggioranza semplice e debbono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale del Segretario; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Esse non dovranno mai essere in contrasto con il presente Statuto. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà verificare se sussistevano gli estremi per la deliberazione d'urgenza. I componenti del Consiglio Direttivo nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere obbligazioni in proprio fornire garanzie, effettuare sovvenzioni e prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tale operazione sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo riunito in assemblea ordinaria.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica; tale assemblea deve essere convocata con urgenza per deliberare in merito a tale nomina.
Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve d'urgenza convocarsi l'Assemblea dei soci per la nomina dei nuovi membri dello stesso. In tal caso i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.
La cessazione dei componenti del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, spetta al Vice Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ogni anno, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario della gestione.
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la segreteria o la sede dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti i soci che ne facciano richiesta.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario con chiarezza e con l'intento di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
- due tra i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo;
- uno tra i soci ordinari.
Il patrimonio che residuerà dalla procedura di liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, eventualmente, il parere dell'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e/o salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Avverso la decisione del Collegio Arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea dei soci. Il ricorso deve essere proposto, a pena decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.